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Le pensioni del 2009
Come ogni anno, il mese di gennaio porta con sé l’aggiornamento degli importi delle pensioni.
Riteniamo utile, in conformità con la specifica circolare dell’Inps (N° 1 del 2/01/2009), pubblicare l'aggiornamento delle tabelle relative a:
1) assegno sociale
2) pensione “minima”
3) pensione “al milione” (pensione con maggiorazione)

L’inflazione molto spinta nella prima parte dell’anno 2008 porta in scia una rivalutazione delle pensioni per il 2009 che è la più elevata dagli ultimi 7 anni: è infatti pari al 3,3%. In uno scenario di aumento stimato dell’inflazione per il 2009 dell’1,35% (media delle previsioni del Governo per un 1,4% e di Confindustria per un 1,3%), l’aumento perequativo per il 2009 nella citata misura del 3,3% si configura come uno dei pochi dati positivi nell'attuale panorama economico.
Rinviamo alle pagine allegate la trattazione in chiave tecnica del rinnovo delle pensioni per l’anno 2009.
Di una certa rilevanza, per gli addetti ai lavori, risultano le considerazioni in merito all'assegno sociale, tenendo conto della sua indiretta influenza sulla facoltà di ritirare le prestazioni di previdenza complementare sotto forma di capitale.


pubblicato il 15-01-2009
Importanti novità in tema di pensioni

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Negli ultimi giorni dell'anno è stata approvata dal Parlamento la Legge 247/2007, c.d. "protocollo del Welfare", che ha delineato importanti novità nella normativa previdenziale, modificando ampiamente l'impianto della, pur recente, "Riforma Maroni".
 
Tra i punti principali:
 
- Eliminazione del c.d. "scalone", sostituito con i più morbidi "scalini" e con il c.d. meccanismo delle "quote". In virtù di questi cambiamenti dal 1° gennaio 2008 per la pensione di anzianità sono necessari 35 anni di contributi a 58 anni di età per i dipendenti e a 59 anni di età per gli autonomi. Poi, negli anni, i requisiti richiesti andranno via via ad aumentare e a partire dal 2013 saranno equiparabili con quelli ipotizzati dalla "Maroni". Qui una tabella pubblicata dall'INPS che riassume i requisiti per le pensioni di anzianità.
 
Il meccanismo delle "finestre", ossia lo spazio temporale che deve passare tra il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e l'effettiva erogazione della pensione, è stato in parte modificato. Per chi va in pensione con meno di 40 anni di contributi è stata mantenuta la tempistica, assai punitiva, istituita dalla "Maroni" (fino a 12 mesi di attesa per un dipendente, fino a 18 mesi per un autonomo). Per chi ha raggiunto i 40 anni di contributi restano invece in vigore le vecchie finestre previste dalla "Dini", meno sfavorevoli. 
 
- Assoluta novità è l'introduzione delle "finestre" anche per le pensioni "di vecchiaia": agli effetti pratici si tratta di una elevazione, passata pressochè inosservata, dell'età pensionabile. Qui il meccanismo previsto, nello schema pubblicato dall'INPS
 
- Resi più agevoli i meccanismi di riscatto della laurea il cui costo potrà essere "spalmato" fino a 10 anni.
 
- Modificate, in modo più favorevole, le possibilità di "totalizzazione" dei contributi per chi risulta iscritto a più gestioni previdenziali.
 
- Previsto adeguamento, marcatamente al ribasso, a partire dal 2010, dei coefficienti di trasformazione per le rendite calcolate con il metodo contributivo: le pensioni dei più giovani (ma anche di tutti coloro che avranno il "misto", la gran parte dei lavoratori attuali), saranno di importo sempre più ridotto.
 
Per approfondire, questo è il link per consultare il testo integrale della nuova norma e questo è il link per leggere il messaggio pubblicato dall'INPS  che ne illustra alcuni degli aspetti di maggior rilievo.
 


pubblicato il 08-01-2008
L'APPROFONDIMENTO IN PRIMO PIANO:
La Cassazione smentisce l'INPS sulla "doppia contribuzione"

Il Lavoratore/Socio nonchè Amministratore di una S.r.l., per la sua posizione di contribuzione obbligatoria, si deve iscrivere alla "Gestione Speciale Commercianti", alla "Gestione Separata", o ad entrambe ?
Questa domanda, alla luce delle norme che si sono susseguite dal 1996 in poi, ha suscitato un acceso dibattito da parte della dottrina e una giurisprudenza sempre più corposa, a motivo delle numerose controversie nate tra l'INPS e i contribuenti.
La Cassazione si è recentemente espressa per la prima volta nel merito, con un giudizio che smentisce la tesi della "doppia contribuzione", da anni difesa dall'Istituto.
"In applicazione dell’art. 29 primo comma della Legge 3 giugno 1975 n.160, come sostituto dall’art. 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell’ambito d’una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e attività di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell’I.N.P.S. decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente."
E’ questa la massima, di straordinaria portata, formulata nella sentenza n° 20886 del 5 ottobre 2007. Per il testo integrale della sentenza rinviamo a questo link.
Nel lavoro che segue, approfondiamo i temi del "contendere", che potrebbe avere delle ricadute anche sulla contribuzione dovuta sul Trattamento di Fine Mandato.


pubblicato il 23-11-2007
L’orientamento della Cassazione sulla congruità dei compensi degli Amministratori di Società e le sue possibili implicazioni in merito alla quantificazione degli accantonamenti come T.F.M.
L’Indennità di Fine Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (I.F.R.), nel linguaggio corrente meglio conosciuta come Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) può rappresentare un’opzione di sicuro interesse per l’Azienda e per i suoi Amministratori.
Ciò in virtù della possibilità di prevedere anche per gli Amministratori di Società, che, in quanto inquadrati come Co.Co.Co. ne sono civilisticamente sprovvisti, una sorta di "liquidazione" con, inoltre, importanti implicazioni in chiave di risparmio fiscale.
La possibilità di accantonare quanto dovuto come T.F.M. tramite una polizza di tipo assicurativo rappresenta, inoltre, un’importante opportunità di business per le reti di vendita più accorte e preparate.
Uno dei profili più dibattuti dalla dottrina in materia (insieme alla tematica cruciale relativa a come asseverare la prescrizione della "data certa anteriore all’inizio del rapporto" per poter poi avere diritto alla tassazione separata) è stato certamente la quantificazione degli accantonamenti a T.F.M. deducibili senza incorrere in non benevoli attenzioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Nell'articolo che segue, vengono prese in considerazione le due sentenze della Cassazione (la n. 6599 del 09/05/2002 e la 21155 del 31/10/2005) che, ribaltando un diverso orientamento precedente, hanno stabilito che allo stato attuale della legislazione l'Amministrazione Finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli Amministratori di Società.
Quali le possibili conseguenze in tema alla quantificazione degli accantonamenti per Trattamento di Fine Mandato ?
P.S. Un ancor più articolato commento alla sentenze è presente tra gli allegati del nostro programma Pronto T.F.M. per la quantificazione dei vantaggi economici e fiscali di un accantonamento a T.F.M. effettuato con polizza.


pubblicato il 03-05-2006
La pensione dei Co.Co.Co./Co.Co.Pro
L’INPS ha da poco emanato una circolare (la n°11 del 1 febbraio 2006, visualizzabile qui) con cui fissa il livello dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS per quest’anno. Sono stati aggiornati, sulla base dell’inflazione previsionale, i valori relativi agli scaglioni di contribuzione e alla relative aliquote, oltre che il valore del massimale (ora € 85.478,00) sul quale sono dovuti i contributi.

Nell’articolo che segue sotto, facciamo il punto sugli obblighi contributivi di Co.Co.Co. e Co.Co.Pro. (i lavoratori "a progetto"), e, nella seconda parte, sui requisiti necessari, prima e dopo l’entrata in vigore della così detta “Riforma Maroni” per raggiungere il diritto alla pensione.

La tematica è di particolare interesse sia nell’ottica di un ampliamento delle proprie conoscenze in materia, aspetto essenziale per offrire nel modo più efficace soluzioni di previdenza complementare e sia, più in particolare, per i suoi risvolti sulla vantaggiosità di soluzioni di Trattamento di Fine Mandato con Polizza per gli Amministratori di Società, che sono inquadrati come Co.Co.Co., illustrata in modo dettagliato e in un’ottica di supporto alla vendita, dal nostro software Pronto T.F.M.


pubblicato il 03-02-2006
Le pensioni INPS erogate nel 2006
L’INPS ha reso noti i coefficienti con cui saranno calcolati gli adeguamenti pensionistici. Per le pensioni del 2005 è stato ricalcolato un aumento dello 0,1% rispetto all’aumento provvisorio che era stato previsto per lo scorso anno nella misura dell’1,9%.
Per il 2006 l’indice provvisorio di perequazione automatica sulla base del quale vengono incrementati gli importi pensionistici è pari all’1,7%. Le pensioni di importo più elevato vengono aumentate con coefficienti ancora più contenuti.
L’indice di perequazione dell’1,7% viene impiegato per adeguare anche le prestazioni di tipo più "assistenziale" quali l’assegno sociale, la pensione minima e la pensione "al milione".
Nell’articolo che segue è stata effettuata una più accurata disamina per tutto quello che riguarda gli adeguamenti pensionistici che sono stati previsti per il 2006.


pubblicato il 19-01-2006
La riforma della previdenza complementare. Aspetti salienti
Dopo un iter legislativo durato oltre tre anni, con il Dlgs 252 del 5 dicembre 2005 può dirsi finalmente completata la riforma della previdenza complementare, da anni agognata, con ragioni diverse, da lavoratori, imprese, politici, sindacalisti, banche, compagnie d'assicurazione ed istituzioni nazionali ed internazionali di diversa natura.
Se è pur vero che gran parte degli effetti previsti dalla riforma entreranno in vigore soltanto a partire dal 1° gennaio 2008, sono moltissime le implicazioni, sia di natura tecnica che di natura strategica/commerciale, per cui ogni attore del mercato della previdenza complementare, e del mercato "vita" più in generale, dovrebbe approfondire, da subito, l'analisi di questa autentica rivoluzione normativa.
Nell’articolo qui presentato, abbiamo disegnato un primo quadro sulle principali novità introdotte dalla riforma, consapevoli che moltissimi degli aspetti trattati andranno poi approfonditi con rigore e attenzione sia alla normativa che alle implicazioni di mercato.
Oltre a questa analisi, riservata a chi si è già iscritto, gratuitamente, al nostro sito, sono disponibili, per tutti, il testo del Decreto Legislativo 252/2005 . Viene inoltre presentato il testo della relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, come redatta dal Ministero del Welfare.


pubblicato il 10-01-2006
Contribuzione INPS per il 2005
Il susseguirsi di nuove norme, circolari e regolamenti, rende spesso difficoltoso comprendere quali siano gli obblighi in tema di contribuzione previdenziale. Abbiamo, dunque, steso qualche pagina con l'idea di fare il punto sulle contribuzioni INPS riguardanti gli Agenti Assicurativi e loro Collaboratori per l'anno 2005.

pubblicato il 28-08-2005
Basilea 2: un'opportunità per proporre soluzioni assicurative
Con la piena entrata in vigore, dal Gennaio 2006, delle nuove regole sugli affidamenti bancari volute dagli accordi di "Basilea 2", si aprono nuove prospettive di consulenza assicurativa per gli Agenti più preparati. In questa breve monografia facciamo il punto sui principali aspetti del nuovo sistema per la valutazione del credito e introduciamo i motivi per i quali si apriranno interessanti possibilità per la proposta di specifici prodotti.

pubblicato il 15-07-2005
Il risparmio fiscale dato da FIP e fondi aperti
In queste tabelle, ottenute impiegando il software Finextra Fip Appeal, si evidenzia il diverso risparmio fiscale ottenibile con accantonamenti in FIP e fondi aperti a seconda della categoria lavorativa del sottoscrittore, che incide per mezzo della così detta no tax area, del suo reddito complessivo e del relativo limite di deducibilità. Le tabelle rappresentano quindi sia un strumento formativo per capire, ad un primo livello, da quali aspetti dipende la determinazione del risparmio fiscale e il suo metodo di calcolo, sia un possibile strumento da impiegare, in chiave più strettamente commerciale, per dimostrare al possibile sottoscrittore l'entità del risparmio fiscale possibile con gli accantonamenti di previdenza complementare.

pubblicato il 24-05-2005
Finextra


pubblicato il 01-01-2005
 
 

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